Perdi la NASpI se fai ritenuta d’acconto? Ecco cosa c’è da sapere!

di FTA Online News pubblicato:
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Ritenuta d’acconto relativa a prestazione di lavoro occasionale e indennità di disoccupazione NASpI sono incompatibili? Lo vediamo in questo articolo, insieme ad un’analisi di tutte le casistiche possibili.

Perdi la NASpI se fai ritenuta d’acconto? Ecco cosa c’è da sapere!

Prestazione di lavoro occasionale e indennità di disoccupazione hanno un rapporto più stretti di quanto si pensi, soprattutto per due motivi: sono legalmente compatibili, come vedremo; sono legate dalla situazione attuale del mondo del lavoro, purtroppo anche a causa della pandemia.

Infatti, il mondo del lavoro ha subito un durissimo colpo che ancora stiamo smaltendo a causa della pandemia, con aziende in grande difficoltà, alcune sono fallite ed altre hanno ridimensionato completamente il proprio lavoro o si sono addirittura convertite rispetto a ciò che facevano in passato.

Proprio per questo motivo, il lavoro occasionale è ad oggi un’opportunità per chi è disoccupato, comportando una soluzione almeno temporanea al problema, senza per altro far decadere il diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione. Insomma, facendo una valutazione di pro e contro questa è sicuramente una soluzione interessante.

Le due situazioni sono quindi compatibili e portano il disoccupato ad avere delle ritenute d’acconto da pagare, per mettersi in regola dal punto di vista fiscale. Vediamo più nello specifico come funzionano questi aspetti, che obblighi e vincoli ci sono e quali sono le soluzioni più comode e percorribili.

Lavoro occasionale e ritenuta d’acconto: come funziona?

Partiamo dalla definizione della ritenuta d’acconto, che altro non è che una quota da pagare all’Erario per regolarizzare la propria posizione pur senza avere Partita IVA. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina dedicata al tema, si legge che “Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, la ritenuta, effettuata a titolo d’acconto, è pari al 20%.”

Praticamente un quinto di quanto si riceve come compenso viene trattenuto con questa modalità, ma è una forma temporanea per mettersi in regola dal punto di vista fiscale. L’attività da lavoro occasionale, come dice il termine stesso, deve essere saltuaria e non organizzata, altrimenti si ricade nella condizione in cui è necessario aprire Partita IVA per una forma di lavoro autonomo.

Apparentemente, questa condizione potrebbe essere incompatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI, ma non è così. Inoltre, come visto in precedenza, questa è una possibilità interessante per tutti coloro che sono disoccupati e vogliono svolgere anche solo temporaneamente un lavoro, in attesa di trovare una posizione lavorativa stabile.

NASpI e lavoro occasionale: quali sono le regole?

Una volta compreso il rapporto tra lavoro occasionale e ritenuta d’acconto, proviamo a comprendere come funziona l’aspetto relativo alla compatibilità tra lavoro occasionale e NASpI. La NASpI è corrisposta a chi aveva un lavoro da dipendente che ha involontariamente perso ed è una forma di aiuto economico in attesa di ritrovare una posizione lavorativa stabile.

Viene erogata per 24 mensilità ed ha un importo che è mediamente tra il 70 ed il 75% di quanto si percepiva da dipendenti. Inoltre, esiste un meccanismo di décalage che porta l’importo a scendere del 3% al mese a partire dalla quarta mensilità (o dalla sesta mensilità se si è over-55).

In questo scenario, prestare lavoro occasionale è possibile senza perdere l’aiuto, ma rispettando una serie di requisiti. Il requisito principale è quello reddituale: non bisogna superare il tetto di 5.000 euro di reddito generato e in ogni caso ciascun committente non può ricevere oltre 2.500 euro dallo stesso soggetto.

Sono da tenere presente anche i requisiti del lavoro occasionale visti in precedenza, altrimenti sussistono le condizioni per aprire Partita IVA e la situazione cambia, rendendo così il soggetto titolare di NASpI costretto a farne comunicazione all’INPS.

Per quanto riguarda la comunicazione ad INPS del lavoro occasionale la circolare numero 137 del novembre 2017 dice quanto segue: “I compensi percepiti per attività rientranti nelle prestazioni occasionali (art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017) non incidono sullo stato di disoccupazione; ragion per cui se il soggetto è beneficiario della NASpI, può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nel limite di 5.000 euro annui. Entro detto limite, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi. Inoltre, il soggetto non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla già menzionata attività.”

Dunque, nessun obbligo di comunicazione all’INPS se si resta nei criteri dell’attività occasionale.

NASpI e ritenuta d’acconto: attenzione all’attività svolta

Se l’attività svolta è caratterizzata da abitualità, professionalità, continuità e coordinazione non si ricade più nella casistica in cui si deve applicare la ritenuta d’acconto, ma piuttosto in quella in cui va aperta Partita IVA.

Per quanto riguarda il legame tra NASpI e Partita IVA abbiamo pubblicato un altro articolo che rende chiara la situazione, ma possiamo già specificare che in tal caso c’è l’obbligo di comunicare all’INPS la propria situazione, anche se per assurdo il reddito conseguito fosse pari a zero.

In ogni caso, suggeriamo ai lettori di rivolgersi sempre a professionisti per avere un parere affidabile e preciso, in modo da non rischiare di vedersi togliere la NASpI o, peggio, dover giustificare a INPS o Agenzia delle Entrate eventuali azioni che non rispettano la normativa vigente.