Beghelli: azioni revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan da oggi
pubblicato:Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta") promossa, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), dall'Offerente su massime n. 31.678.839 azioni ordinarie di Beghelli S.p.A. ("Beghelli" o l'"Emittente"), pari al 15,840% del relativo capitale sociale, si rende noto quanto segue. I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 23462 del 12 marzo 2025 e pubblicato in data 14 marzo 2025 (il "Documento di Offerta"), disponibile sul sito internet dell'Emittente www.beghelli.it nonché sul sito internet del Global Information Agent Georgeson S.r.l. www.georgeson.com/it. Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 14 aprile 2025, l'Offerente rende noto di aver provveduto a comunicare in data odierna all'Emittente – ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF – l'avvenuto deposito e la disponibilità del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, pari ad Euro 2.913.489,68 (il "Controvalore Complessivo"), su apposito conto corrente presso Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM ("Banca Akros") e intestato a Banca Akros medesima (il "Conto"). Il Controvalore Complessivo, depositato sul Conto, è destinato – esclusivamente, incondizionatamente ed irrevocabilmente – al pagamento del corrispettivo delle residue n. 8.632.562 Azioni Beghelli ancora in circolazione, pari al 4,316% del capitale sociale (le "Azioni Residue"). A tal riguardo si ricorda che il corrispettivo per ogni Azione Residua risulta pari al Corrispettivo dell'Offerta (i.e., Euro 0,3375 per Azione Beghelli), in conformità al disposto degli artt. 108, comma 3, e 111, comma 2, del TUF. Il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell'Offerente – con conseguente annotazione sul libro soci dell'Emittente in conformità all'art. 111, comma 3, del TUF – avrà efficacia a partire dalla data odierna. I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligazione dell'Offerente di pagare il corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Ai sensi dell'art. 2949 c.c., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto. Si ricorda infine che Borsa Italiana, con provvedimento n. 9043 del 15 aprile 2025, ha disposto a decorrere dalla data odierna la revoca dalla quotazione su Euronext Milan delle Azioni Beghelli.
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